Lo Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio ha promosso ricorso ex art.700 c.p.c. avanti il Tribunale di Asti volto ad ottenere un provvedimento inibitorio del pagamento della fidejussione. Nel caso di specie l’azienda agricola ricorrente non aveva ancora ottenuto da AGEA la possibilità di esercitare il proprio diritto alla rateizzazione del prelievo supplementare in quanto la richiesta di rateizzazione ai sensi della legge 33/09, pur regolarmente presentata, non era stata ancora accolta dal Commissario Straordinario di AGEA. Il Tribunale di Asti ha inibito l’escussione della garanzia, affermando il principio per cui il pagamento delle garanzie fideiussorie non può avvenire in contrasto con il diritto alla rateizzazione del prelievo supplementare. Sino a quando AGEA non abbia consentito all’azienda agricola di stipulare il contratto di rateizzazione del prelievo supplementare e, successivamente, sino a quando il contratto di rateizzazione produca i suoi effetti tra le parti, AGEA non può procedere all’escussione delle garanzie fideiussorie.
Lo Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio ha promosso ricorso ex art.700 c.p.c. avanti il Tribunale di Milano volto ad ottenere un provvedimento inibitorio dell’escussione della fidejussione. Nel caso di specie l’azienda agricola ricorrente aveva stipulato con AGEA un contratto di rateizzazione ai sensi della legge 33/09, le cui rate scadute sino ad oggi erano state regolarmente pagate. Il Tribunale di Milano ha inibito l’escussione della garanzia, affermando che AGEA non può contemporaneamente ottenere il pagamento delle rate del contratto di rateizzazione ed escutere le garanzie fideiussorie. Ciò sulla base del principio per l’azienda agricola non può essere obbligata a pagare il medesimo prelievo supplementare due volte, e cioè in sede di rateizzazione e in sede di escussione delle garanzie fideiussorie.