Il regolamento 856/1984 del 31 marzo 1984, sostituito poi dal regolamento 3950/92 del 28 dicembre 1992 ed infine dal regolamento 1788/2003 del 29 settembre 2003, a livello comunitario, la legge 119/03 e la legge 33/09, a livello nazionale, disciplinano il c.d. sistema delle quote latte. L’Unione Europea assegna all’Italia un quantitativo massimo di latte commerciabile per ogni campagna lattiero casearia (quota latte nazionale). L’Italia assegna ad ogni produttore un quantitativo massimo di latte commerciabile per ogni campagna lattiero casearia (quote latte individuali, Q.R.I. quantità di riferimento individuale). Le aziende agricole che con la loro produzione eccedono le quote latte individuali di loro pertinenza, qualora anche la prosecuzione nazionale complessiva sia superiore alla quota latte nazionale, sono tenute al pagamento di un tributo denominato prelievo supplementare, proporzionato all’eccedenza produttiva.
L’obiettivo dello Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio è quello di controllare l’operato di AGEA, che sovente pretende dalle aziende agricole importi di prelievo supplementare errati in eccesso. Il pagamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto dal produttore deve inoltre avvenire con modalità legittime: AGEA procede spesso alla compensazione degli importi del prelievo supplementare con quelli dei contributi previsti dalla politica agricola comune (c.d. contributi PAC), che non vengono conseguentemente erogati alle aziende agricole.
Lo Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio assiste numerosi aziende agricole destinatarie delle pretese di pagamento del prelievo supplementare da parte di AGEA. L’importo del prelievo supplementare è stato contestato con successo innanzi al Giudice civile, penale ed amministrativo. In tali giudizi vengono altresì contestate le modalità di pagamento del prelievo supplementare, ed in specie la compensazione operata con i contributi PAC.
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