Contratto autonomo di garanzia
La legge 468/92 e il Decreto Ministeriale 25.10.95 consentivano al produttore di prestare una fidejussione a favore della società prima acquirente pari all’importo del prelievo supplementare, in alternativa alla trattenuta da parte della società prima acquirente dell’importo del prelievo supplementare medesimo. La legge 119/03 ha abrogato la legge 468/92 e il Decreto Ministeriale 25.10.95, sostituendo il modello di fidejussione prestata dal produttore a favore del primo acquirente con altro modello di fidejussione, prestata dal primo acquirente a favore di AGEA. La fidejussione prevista dal dato normativo è un contratto autonomo di garanzia, potendo il beneficiario della garanzia procedere all’escussione della stessa senza la possibilità per l’azienda agricola di opporsi al pagamento da parte dell’istituto bancario, salvo si dimostri l’illegittimità della richiesta di pagamento medesima.
L’obiettivo dello Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio è quello di impedire l’escussione delle fidejussioni da parte del primo acquirente o di AGEA. Lo Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio ritiene inoltre che la normativa attualmente vigente non preveda più un obbligo del produttore di prestare fidejussione a favore del primo acquirente: si ritiene che le fidejussioni in essere tra il produttore ed il primo acquirente non siano più previste dal dato normativo, da ciò conseguendone l’illegittimità di ogni richiesta di rinnovazione delle fidejussioni medesime.
Lo Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio assiste numerose aziende agricole nella stipulazione ed esecuzione delle fidejussioni. L’assistenza si estende ai rapporti tra produttore ed istituto bancario, tra produttore e primo acquirente, e tra primo acquirente ed istituto bancario. Lo Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio si è opposta con successo all’escussione di numerose fidejussioni prestate negli anni dai produttori. Lo Studio Legale Avv.Consuelo Bosisio ha inoltre instaurato una serie di giudizi volti ad ottenere dal Giudice civile l’accertamento dell’inesistenza di un obbligo per l’azienda agricola di procedere alla rinnovazione della garanzia.
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